1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;
c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».
26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».